Statuto Registrato il 01/03/2019
Titolo I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI
Articolo 1 (Costituzione, Denominazione, Sede)
1. É costituita l’ANMI-FEMEPA (Associazione Nazionale Medici I.N.P.S. – FEMEPA) di seguito denominata Associazione, con sede in Roma.
Articolo 2 (Natura, fini, scopi, mezzi)
1. L’Associazione è nata per rappresentare, difendere e promuovere, in Italia e all’Estero, gli interessi morali, economici e giuridici dei medici dell’INPS.
2. L’Associazione non ha e non persegue fini di lucro.
3. L’Associazione si propone di:
a) Dare assistenza ai propri associati in controversie di carattere sindacale;
b) Promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale, previdenziale;
c) Svolgere attività informativa sia tra i Soci sia nell’ambito della Medicina Legale (pubblica e privata) e della Medicina del Lavoro;
4. L’Associazione adotterà tutti i mezzi utili per perseguire gli scopi sociali della medesima:
a) Costituire, sostenere o collaborare se necessario, con una Società culturali e/o scientifiche a carattere nazionale o internazionale;
b) Federarsi o confederarsi, se necessario, con altri Organismi associativi o Sindacali, al fine di una più ampia difesa della professione medica nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche;
c) Istituire e assegnare, se necessario, borse di studio allo scopo di svolgere i compiti istituzionali.
Titolo II
GLI ASSOCIATI
Articolo 3 (Ammissione)
1. Possono far parte dell’Associazione sindacale tutti i medici di Ruolo dell’I.N.P.S., i medici convenzionati esterni a contratto con l’INPS ed i medici pensionati già appartenenti al Ruolo sanitario dell’INPS.
2. Per essere ammessi a fare parte dell’Associazione necessita domanda scritta da parte dell’interessato indirizzata alla Segreteria Nazionale.
3. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, sentito il Collegio dei Probiviri in caso di negazione.
4. Se entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione non sia stato comunicato al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, motivato rifiuto all’ammissione, il richiedente si considera iscritto a tutti gli effetti.
5. La suddetta procedura di ammissione non riguarda i medici che, all’atto dell’approvazione dello Statuto, risultino già iscritti all’Associazione.
6. L’iscrizione ad altro sindacato è compatibile; non sono compatibili cariche nazionali ANMI-FEMEPA e in altri sindacati; rimane l’obbligo di informare la Segreteria Nazionale in caso di iscrizione ad altro sindacato.
Articolo 4 (Quote associative)
1. Gli iscritti di Ruolo sono tenuti al pagamento di una quota percentuale sullo stipendio mensile, il cui valore è stabilito dal Congresso Nazionale.
2. I medici convenzionati esterni ed i medici già appartenenti al Ruolo sanitario dell’INPS iscritti, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale (di € 120,00) da versare in unica soluzione entro il 31 Gennaio.
3. Eventuali contributi straordinari per contingenze eccezionali possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Tutti i medici iscritti, in servizio e in regola con il pagamento delle quote suddette, sono elettori ed eleggibili.
Articolo 5 (Cessazione)
1. L’iscritto cessa di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni dal sindacato;
b) per la cessazione dalla qualifica di appartenenza al Ruolo Sanitario senza istanza di iscrizione quale medico pensionato già appartenente al Ruolo Sanitario dell’INPS;
c) per cessazione del contratto quale medico convenzionato esterno;
d) per espulsione;
e) per morosità nel versamento delle quote associative ordinarie e/o straordinarie.
2. Il socio che intenda rinunciare a far parte dell’Associazione deve darne comunicazione scritta alla Segreteria Provinciale e Nazionale.
3. All’iscritto che abbia fatto opera di denigrazione o comunque contrastante i fini della Associazione, oppure abbia l’iscrizione non compatibile ad altro sindacato, può essere comminata la censura, la sospensione e, per i casi più gravi, l’espulsione dalla Associazione.
4. La censura, la sospensione, l’espulsione e l’eventuale riammissione dell’iscritto sono deliberate dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, espresso dopo avere contestato gli addebiti e ascoltato l’interessato.
5. L’iscritto moroso nel pagamento della quota sindacale o degli eventuali contributi straordinari può essere sospeso dai diritti associativi e può essere dichiarato dimissionario dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo se, nonostante diffida scritta, la morosità persiste.
Titolo III
ORGANI CENTRALI E CARICHE SOCIALI
Articolo 6 (Organi Centrali)
1. Sono Organi Centrali dell’Associazione:
a) il Congresso Nazionale;
b) l’Assemblea Nazionale;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente Onorario;
e) il Presidente;
f) il Segretario Nazionale
g) la Segreteria Nazionale;
h) il Tesoriere Nazionale;
i) il Collegio dei Probiviri;
l) il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 7 (Cariche)
1. Le cariche sociali, a tutti i livelli, sono triennali, è ammessa la rieleggibilità, un membro dei Collegi non può rivestire altre cariche.
2. In relazione all’assolvimento degli adempimenti di carattere sindacale spetta un rimborso delle
spese documentate.
3. Le vacanze dalle cariche per dimissioni o cessazione sono così regolamentate:
a) Presidente o Segretario dell’Associazione – subentra il membro del Consiglio Direttivo più anziano d’iscrizione fino al successivo Congresso Nazionale, alla scadenza del mandato triennale;
b) Presidente Onorario – l’Assemblea Nazionale provvede all’elezione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, di un Presidente onorario in attesa del successivo Congresso Nazionale, alla scadenza del mandato triennale;
c) membro effettivo dei Collegi – subentra nelle funzioni il primo poi il secondo supplente;
d) uno o più membri, fino al 50%, del Consiglio Direttivo – il Presidente nomina il/i sostituto/i provvisorio/i fino all’Assemblea Nazionale che provvede all’elezione, a maggioranza semplice, del/dei sostituto/i ad interim in attesa del successivo Congresso Nazionale, alla scadenza del mandato triennale. Se le dimissioni interessano oltre il 50% dei membri del Consiglio Direttivo si indice un Congresso Nazionale Straordinario entro il termine di 90 giorni;
e) Segretario o Tesoriere Regionale – si indice un’Assemblea Regionale entro il termine di 90 giorni;
f) Segretario Provinciale – si indice una Assemblea Provinciale entro il termine di 90 giorni;
Articolo 8 (Convocazione del Congresso Nazionale)
1. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni tre anni e, in via straordinaria, può essere convocato secondo le seguenti modalità:
a) quando ne ravvisi la necessità il Presidente o il Segretario Nazionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
b) se richiesto al Presidente dell’Associazione dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale;
c) se richiesto al Presidente della Associazione da un terzo degli iscritti.
2. Nei casi b) e c) il Congresso deve essere convocato dal Presidente entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Al Congresso Nazionale possono partecipare tutti gli iscritti con diritto a prendere la parola.
4. Il Presidente uscente ha l’obbligo di nominare, prima dell’inizio dei lavori, la Commissione composta di tre membri per la verifica dei poteri dei delegati al Congresso, della quale dovrà far parte il Presidente o un membro del Collegio dei Probiviri.
Articolo 9 (Delegati al Congresso Nazionale)
1. Il Consiglio Direttivo stabilisce, prima di ogni Congresso ordinario e/o straordinario, le modalità per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale, secondo le procedure di cui all’art. 17, fissando la data, l’ora e il luogo di svolgimento dell’assemblea congressuale.
2. Il numero dei delegati al Congresso deve rispondere a criteri di proporzionalità su base regionale, assicurando la rappresentanza a ogni Sezione Regionale.
Salvo rettifica dell’Assemblea Nazionale dovrà essere eletto un delegato ogni dieci iscritti o frazione superiore a cinque. Le regioni con meno di sei iscritti saranno rappresentate dal solo Segretario Regionale uscente.
3. Tutte le votazioni devono, di norma, tenersi a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell’assemblea.
4. Sono elettori ed eleggibili come delegati tutti gli iscritti all’A.N.M.I.-FEMEPA in servizio effettivo.
5. Non sono eleggibili come delegati, pur godendo dell’elettorato attivo, il Presidente Onorario, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Segretari Regionali uscenti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, in quanto membri di diritto del Congresso; i membri di diritto al Congresso possono delegare al voto un altro membro di diritto in caso d’impossibilità a partecipare al Congresso.
6. In Assemblea Regionale è ammessa la votazione per delega, ma ogni iscritto non può avere più di una delega.
7. In Assemblea Regionale ogni iscritto può esprimere preferenze pari al 60%, arrotondato per eccesso all’unità superiore, del numero dei delegati attribuiti a ogni singola Regione, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
8. A ciascuno dei delegati eletti deve essere consegnata una dichiarazione rilasciata dal Presidente dell’Assemblea Regionale da esibire al momento della verifica dei poteri presso il Congresso Nazionale, dalla quale risultino la data di espletamento dell’Assemblea il nominativo dei candidati e il numero dei voti riportati da ciascuno.
9. Nel caso di non accettazione o di rinuncia da parte di uno o più eletti, subentreranno i nominativi dei non eletti secondo il numero di preferenze riportate.
Articolo 10 (Composizione, compiti e regolamento del Congresso Nazionale)
1. Il Congresso Nazionale si compone dei delegati dei soci eletti nelle Assemblee Regionali e dei membri di diritto (art. 9, c. 5). Costituisce il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
2. Sono compiti del Congresso Nazionale:
a) fissare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l’Associazione si prefigge;
b) eleggere per acclamazione il Presidente Onorario dell’Associazione;
c) eleggere a maggioranza semplice il Presidente, la Segreteria Nazionale, il Tesoriere Nazionale;
d) eleggere a maggioranza semplice i membri effettivi ed il primo e secondo supplente del collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri presentati in liste separate;
e) apportare eventuali modifiche allo Statuto;
f) deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione e decidere la devoluzione del patrimonio sociale;
g) approvare il bilancio consuntivo triennale dell’Associazione.
h) determinare l’ammontare delle quote associative e la loro ripartizione.
3. La deliberazione inerente ai punti e) e f) del presente articolo sono approvate ove riportino un numero di voti favorevole pari ad almeno 2/3 (due terzi) dei voti espressi da un’Assemblea con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.
4. Il Congresso, regolarmente riunito, nomina all’inizio dei lavori, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario incaricato di redigere il verbale, nonché uno o più scrutatori.
5. Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati, per appello nominale.
6. Le votazioni, quando si tratta di esprimere giudizi su persone e per l’elezione dei membri elettivi degli organi collegiali dell’Associazione, devono tenersi a scrutinio segreto.
7. Il Presidente dell’Associazione viene eletto direttamente dal Congresso per candidatura presentata all’ufficio di presidenza del Congresso sino a 1 ora (un’ora) prima dell’inizio fissato delle operazioni di voto.
8. L’aspirante Presidente, nel presentare la propria candidatura espone in sede Congressuale, un documento programmatico.
9. Unitamente alla propria candidatura l’aspirante Presidente presenta una lista comprendente:
a) un Segretario;
b) nove Vicesegretari (di cui uno scelto tra i medici convenzionati esterni iscritti);
c) un Tesoriere Nazionale.
10. La votazione, unica per l’intera lista, viene effettuata a scrutinio segreto o per acclamazione.
Articolo 11 (Composizione e compiti dell’Assemblea Nazionale)
1. Compongono l’Assemblea Nazionale:
a) il Presidente Onorario;
b) il Presidente Nazionale;
c) il Segretario Nazionale;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Presidente del Collegio dei Probiviri, senza diritto di voto, su questioni inerenti provvedimenti disciplinari nei confronti di associati;
f) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto, su questioni che comportino impegni di spesa;
g) i Segretari Regionali;
2. L’Assemblea Nazionale ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale, attraverso la verifica dell’attuazione delle deliberazioni del Congresso e la promozione dei momenti organizzativi funzionali.
3. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno.
4. L’Assemblea Nazionale:
a) verifica che gli atti degli organi centrali e periferici dell’Associazione siano coerenti con la linea sindacale tracciata dal Congresso Nazionale;
b) esprime un parere vincolante su specifici quesiti proposti dal Consiglio Direttivo relativamente alle iniziative atte al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
c) approva i bilanci consuntivo e preventivo annuale dell’Associazione;
d) delibera eventuali contributi straordinari degli iscritti;
e) definisce i regolamenti (All. 1 dello statuto).
Articolo 12 (Composizione e compiti del Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Nazionale, dai nove Vicesegretari Nazionali e dal Tesoriere.
2. I membri del Consiglio Direttivo operano con il Presidente allo scopo di assicurare il massimo grado di collegialità e responsabilità collettiva sia alla Direzione dell’Associazione, che in ogni fase dell’attività sindacale.
3. Il Consiglio Direttivo, in ottemperanza ai deliberati congressuali, propone lo svolgimento di attività organizzative e funzionali e delle azioni sindacali, ivi compreso lo sciopero; esso rappresenta, controlla e amministra, a livello centrale, l’attività dell’Associazione stessa in tutti i suoi settori, rispondendo della propria attività all’Assemblea Nazionale e al Congresso Nazionale, trasferisce ai Soci per il tramite dei Segretari Regionali le informazioni utili e/o necessarie relativamente all’attività svolta, ricevendo dagli stessi soci per il medesimo tramite le informazioni utili e/o necessarie alla rappresentazione in sede Nazionale di problematiche contingenti.
4. Il Segretario Nazionale svolge funzioni di indirizzo, verifica ed eventuale intervento affinché l’attività sindacale sia coerente con i principi dell’Associazione e le linee di politica sindacale fissate dal Congresso Nazionale; è responsabile della trattativa nazionale e della complessiva conduzione politica dell’attività sindacale, congiuntamente ai Vicesegretari.
6. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, è responsabile della strategia politico-sindacale e amministrativa, affida ad associati esperti specifici incarichi, potendosi anche avvalere della collaborazione del Presidente Onorario .
7. Il Tesoriere Nazionale ha la responsabilità contabile delle casse dell’Associazione. D’accordo con il Presidente, il Tesoriere può avvalersi, per il disbrigo della normale amministrazione, di uno o più collaboratori, anche non soci. Sono compiti del Tesoriere:
a) Coordinare le tesorerie regionali;
b) Esprimere un parere su ogni proposta di entrata e di spesa;
c) Attivare, per conto dell’Associazione, conti correnti, libretti postali e bancari nonché gestirne il contenuto con l’obbligo di resoconto;
d) Preparare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi accompagnati da idonea relazione contabile, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea annuale o del Congresso, dopo l’esame e l’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni bilancio deve prevedere un idoneo fondo per il finanziamento del successivo Congresso.
Articolo 13 (Compiti del Presidente Onorario)
1. Il Presidente Onorario dell’Associazione, eletto per acclamazione, viene proposto al Congresso, scelto fra le personalità particolarmente meritevoli per l’attività associativa svolta; può essere qualsiasi iscritto, è componente di diritto dell’Assemblea Nazionale e partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Articolo 14 (Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e dal 1° e 2° supplente eletti dal Congresso con apposita lista e:
a) si interessa di tutte le questioni disciplinari e relativi provvedimenti, secondo l’art. 5;
b) esprime parere sull’ammissione dei nuovi iscritti, secondo l’art. 3.
c) delibera su esposti presentati dai soci contro eventuali violazioni statutarie e regolamentari;
d) esprime parere sulle questioni associative demandategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio designa al suo interno il Presidente.
3. Il Presidente del Collegio è componente di diritto dell’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 11, comma 1, punto e; presiede e coordina la Commissione Verifica Poteri del Congresso Nazionale.
4. Tutti i membri del Collegio, effettivi e supplenti, sono componenti di diritto del Congresso Nazionale (art. 9, c. 5).
Articolo 15 (Composizione e compiti del Collegio dei revisori dei Conti)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e dal 1° e 2° supplente eletti dal Congresso con apposita lista ed ha il compito di esercitare attività di controllo sulla regolarità formale degli atti amministrativi e dei documenti contabili dell’Associazione, esercita inoltre il controllo degli adempimenti amministrativi degli Organi Periferici.
2. Il Collegio designa al suo interno il Presidente che ha il compito di convocare il Collegio periodicamente per controlli congiunti, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente ed in ogni momento tale controllo; di ogni verifica deve essere redatto apposito verbale da inviare al Presidente.
3. Il rendiconto finanziario annuale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea o del Congresso, deve essere consegnato ai Revisori del Conti in tempo utile per le verifiche; di tali verifiche deve essere redatta apposita relazione da esporre in Assemblea o in Congresso.
5. Il Presidente del Collegio è componente di diritto dell’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 11, comma 1, punto f.
6. Tutti i membri del Collegio, effettivi e supplenti, sono componenti di diritto del Congresso Nazionale (art. 9, c. 5).
Titolo IV
ORGANI PERIFERICI
Articolo 16 (Organi Periferici)
3. Sono Organi Periferici:
a) l’Assemblea Regionale dei soci
b) il Segretario Regionale
c) il Tesoriere Regionale
d) l’Assemblea Provinciale dei soci
e) il Segretario Provinciale
Articolo 17 (composizione e compiti delle Assemblee periferiche)
1. Le Assemblee Regionale e Provinciale sono costituite dagli iscritti rispettivamente della Regione, della Provincia o dell’Area territoriale, e rappresentano l’Organo che stabilisce la linea di condotta degli iscritti per quanto concerne le questioni interne della Sezione. Ai fini del presente Statuto è da considerare Regione, in aggiunta a quelle politiche, anche la Direzione Generale; in alternativa alle regioni politicamente individuate, è possibile la costituzione di Assemblee pluriregionali, liberamente costituite per volontà espressa a maggioranza semplice dalle singole Assemblee.
2. L’Assemblea è deliberativa quando è presente la maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione da effettuarsi un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
3. La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta almeno ventiquattro ore prima della riunione con comunicazione scritta da parte del Segretario della Sezione, oppure con lettera circolare, firmata da parte della metà più uno dei componenti l’Assemblea e indirizzata al Segretario della Sezione stessa.
4. L’Assemblea degli iscritti, entro 30 giorni dopo lo svolgimento del Congresso Nazionale ordinario o straordinario, elegge nel suo seno il Segretario di Sezione o il Rappresentante di Area territoriale, e, nelle Sezioni Regionali, un Tesoriere.
5. Il Segretario uscente rimane in carica fino all’elezione del nuovo Segretario.
6. Alle Assemblee possono essere invitati, senza diritto di voto, i componenti della Segreteria Superiore.
7. In ogni assemblea viene nominato un Segretario verbalizzante e un Presidente. Delle Assemblee viene redatto un verbale, indicante luogo, data, ora e nominativo dei presenti, firmato dal Presidente dell’Assemblea e, nel caso di votazioni palesi su mozioni, dovranno portare anche la firma dei presenti con l’indicazione del numero totale dei voti favorevoli e dei voti contrari. Il Presidente dell’Assemblea Regionale precongressuale rilascia a ciascuno dei delegati eletti una dichiarazione, da esibire alla Commissione verifica poteri presso il Congresso Nazionale, dalla quale risultino la data di espletamento dell’Assemblea, il nominativo dei candidati ed il numero dei voti riportati da ciascuno.
8. Il Segretario e il Tesoriere durano in carica sino al Congresso successivo e possono essere rieletti. Nel caso di loro trasferimento, dimissioni, decadenza o voto di sfiducia, saranno indette nuove elezioni prima del trasferimento stesso o comunque entro trenta giorni dalle dimissioni o voto di sfiducia da parte della metà più uno degli iscritti nella Sezione Regionale.
9. Al Tesoriere Regionale è affidato un fondo comune per le spese sostenute nell’ambito regionale, costituito mediante la ripartizione delle quote associative stabilite dal Congresso Nazionale ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera h); tutte le spese devono essere documentate su registri propri.
10. Sono compiti dell’Assemblea Regionale eleggere nel suo interno i soci delegati a partecipare al Congresso, in ragione di un delegato ogni 10 iscritti o frazione superiore a cinque e assicurando la rappresentanza a ogni Regione, o secondo quanto indicato dell’Assemblea Nazionale (art. 9, c. 2). Sono eleggibili come delegati tutti i soci ordinari, escluso il Segretario Regionale, membro di diritto del Congresso.
11. Ai fini della nomina dei delegati, ogni iscritto può esprimere preferenze pari al 60%, arrotondato per eccesso all’unità superiore, del numero dei delegati attribuiti a ogni singola Regione.
Articolo 18 (composizione e compiti dei Segretari periferici)
1. Compiti del Segretario della Sezione Regionale sono:
a) partecipare come membro di diritto all’Assemblea Nazionale e rappresentare le istanze della base in seno ad esso;
b) partecipare a tutte le trattative regionali;
c) curare l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea Nazionale e le direttive esecutive del Consiglio Direttivo;
d) assumere ogni iniziativa utile agli iscritti e non in contrasto con i fini dell’Associazione e con i deliberati dell’Assemblea Nazionale o le direttive emanate dal Consiglio Direttivo;
e) promuovere studi, convegni, d’interesse sia locale che generale nell’interesse dell’Associazione;
f) dirimere eventuali controversie tra le Sezioni Provinciali e tra gli iscritti e gli Organi Nazionali dell’Associazione;
g) curare i contatti regionali con le altre organizzazioni sindacali secondo le direttive della Segreteria Nazionale.
h) trasmettere alla Segreteria Nazionale copia dei verbali delle Assemblee, firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa, nominati in quella sede;
i) trasmettere alla Segreteria Nazionale, entro il mese di febbraio, copia dell’elenco degli iscritti aggiornato al mese di gennaio, in caso di modifiche.
2. I compiti del Segretario Provinciale e del Rappresentante di Area territoriale sono:
a) partecipare alla contrattazione decentrata di Area territoriale;
b) rappresentare le istanze della base in seno al Consiglio Regionale;
c) curare l’attuazione delle decisioni del Consiglio Regionale;
d) assumere ogni iniziativa utile agli iscritti e all’ Associazione non in contrasto con i deliberati del Congresso Nazionale e dell’Assemblea Nazionale;
e) curare l’iscrizione dei nuovi associati e verificare il regolare versamento dei contributi, nonché comunicare alla Segreteria Nazionale eventuali trasferimenti;
f) dirimere eventuali controversie tra gli iscritti e, in prima istanza, tra gli iscritti e gli Organi Nazionali dell’Associazione;
g) assicurare la segretezza del voto nelle elezioni di persone alle cariche nel corso dell’Assemblea;
h) intervenire ed assistere gli iscritti, secondo le deliberazioni e le speciali direttive emanate dagli Organi Centrali e Regionali.
i) trasmettere alle Segreterie Nazionale e Regionale copia dei verbali delle Assemblee, firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa, nominati in quella sede;
l) trasmettere alle Segreterie Nazionale e Regionale copia dell’elenco degli iscritti aggiornato al mese di gennaio e delle variazioni aggiornate al mese di luglio.
Titolo V
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 19 (Patrimonio sociale)
1. Il patrimonio dell’Associazione è unico ed è costituito dai beni mobili e immobili, lasciti, donazioni o diritti, azioni o ragioni appartenenti all’Associazione sotto qualsiasi titolo e dovunque esistenti.
2. Le entrate finanziarie dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative o altri contributi degli iscritti o sottoscrizioni varie, ivi comprese quote associative derivanti da federazioni e/o confederazioni con altre associazioni;
b) proventi eventuali di qualsiasi altra natura compresi eventuali contributi dello Stato, da Enti pubblici e da Privati;
c) proventi dalla rendita di beni mobili o immobili di proprietà dell’Associazione.
3. Il Presidente dell’Associazione potrà, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, acquistare mobili e immobili; effettuare contratti di fitto o locazione, chiedere concessioni, licenze e permessi, compiere ogni operazione di carattere economico purché conferente agli scopi prefissati e intrapresa nell’interesse dei medici INPS.
4. L’anno finanziario coincide con l’anno solare, per cui l’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono rispettivamente fissati al 1° Gennaio e al 31 Dicembre di ogni anno. Gli eventuali residui attivi potranno essere impiegati per la promozione delle attività sociali, per il miglioramento delle sue strutture, per costituire un fondo di riserva, o per essere lasciati nella cassa sociale come fondo spese. Il patrimonio e i fondi sono destinati esclusivamente alle attività sociali e non possono essere ripartite direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.
5. Il Congresso Nazionale che delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione, dispone la devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI
NORME DI RINVIO
Articolo 20 (Norme di rinvio)
1. Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi dello Stato sull’Associazionismo. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Titolo VII
LOGO
Articolo 21 (Logo)
1. Il simbolo dell’Associazione Nazionale Medici INPS – FEMEPA è quello illustrato nell’allegato n. 2 del presente Statuto, che raffigura un caduceo (bastone alato con attorno due serpenti contrapposti), un calamaio con una penna d’oca, due libri di cui uno aperto con la scritta “de rebus medicis sub specie iuris”, e la scritta Associazione Nazionale Medici Inps -FEMEPA.
Titolo VIII
ENTRATA IN VIGORE
Articolo 22 (Decorrenza)
1. Il presente statuto diviene esecutivo all’atto della sua approvazione.