L’assemblea ANMI-FEMEPA del 16/04/2014 ha registrato una massiccia partecipazione degli iscritti e la presenza di molti colleghi non iscritti provenienti da tutte le Regioni.
Il principale argomento oggetto di discussione è stata la Determina Commissariale del 06/03/2014 che l’assemblea ha esaminato nel dettaglio in relazione alla normativa vigente, riscontrando elementi di incongruenza, incostituzionalità e illegittimità.
Tali riserve sono state, inoltre, espresse anche dai nostri legali che ritengono la previsione regolamentare dell’Istituto del tutto illegittima e in palese violazione di norme di legge.
L’assemblea quindi, all’unanimità, ha dato mandato alla Segreteria di procedere al Ricorso Giudiziario al TAR al fine di richiedere l’annullamento, previa sospensiva, della Determina Commissariale.
Pertanto, come da mandato assembleare, l’intero Direttivo dell’Associazione ha provveduto a sottoscrivere la delega per il Ricorso presso lo Studio Legale che ci rappresenterà e che inoltrerà il Ricorso stesso entro il 06/05/2014, nei previsti termini di legge.
Al riguardo, si rappresenta che gli effetti dell’eventuale esito favorevole del Ricorso si estenderanno a tutti i Medici INPS e che il testo integrale del ricorso sarà disponibile per i colleghi dopo tale data.
A tale proposito, inoltre, ci sembra giusto sottolineare come sia stata accolta da noi, favorevolmente, l’attenzione dimostrata sull’argomento da altre OO.SS. che hanno pubblicizzato l’intenzione di presentare analogo Ricorso.
Appare, tuttavia, meno apprezzabile il malcelato tentativo di utilizzare l’occasione per favorire un proselitismo strumentale a una sottoscrizione di un Ricorso che, come detto, vedrebbe comunque applicati gli effetti a tutti i Medici INPS.
Ci sembra più opportuno, viceversa, che tutti i colleghi che condividono la nostra iniziativa, così come deliberato in Assemblea, ci facciano pervenire un documento firmato che renda tangibile tale condivisione.
Raccomandiamo, pertanto, a tutti i Rappresentanti Macroregionali, che si raccorderanno con i Segretari Regionali, la sottoscrizione da parte dei colleghi interessati, anche per via telematica, di tale adesione.
L’assemblea ha inoltre deliberato le seguenti modalità con le quali, a partire dal 12 maggio 2014, verrà sostenuto lo stato di agitazione proclamato dall’ANMI:
– Rigido rispetto dell’orario di lavoro e costante utilizzo di TUTTE le ore di aggiornamento professionale contrattualmente previste
– Indisponibilità a effettuare qualsiasi attività al di fuori del normale orario di lavoro ivi compresa la partecipazione alle operazioni peritali
– Partecipazione da parte dei medici INPS a tutte le Commissioni ASL
– Sospensione, con disposizione di visita diretta, di tutti i verbali ASL con riconoscimento di prestazione economica
– Indisponibilità alla definizione agli atti di qualsiasi tipo di istanza, con conseguente espletamento di visita
– Effettuazione di tutte le visite mediche domiciliari richieste, con esclusiva utilizzazione di mezzi pubblici per gli spostamenti, e capillare richiesta di rimborso delle spese sostenute
– Segnalazione, da parte dei medici componenti della CMS, di tutte le validazioni agli atti effettuate c/o i CML con richiesta di visita diretta
– Effettuazione delle visite mediche secondo quanto previsto dalle norme deontologiche e nei tempi necessari alla valutazione dei singoli casi.
Al fine di una puntuale informativa sull’evoluzione della materia, comunichiamo, inoltre che ieri, 29/04/2014, una delegazione dell’ANMI ha avuto un incontro con il Direttore Generale alla presenza del Direttore Centrale delle Risorse Umane e del Coordinatore Generale Medico Legale.
In tale occasione abbiamo ribadito le nostre posizioni di contrasto alla Determina Commissariale nella parte in cui questa non prevede, per Medici INPS, la possibilità di esercizio della libera professione e, conseguentemente, la possibilità di ottenere la correlata indennità di esclusività di rapporto; ciò perché la Determina non riconosce l’applicabilità del comma 6 dell’art.53 del DL n.165/2001 alla nostra Categoria.
Il Direttore Centrale delle Risorse Umane, da parte sua, ha ribadito la sua posizione relativamente alla non possibilità della libera professione per i Medici INPS basandosi esclusivamente su un parere della Funzione Pubblica del 2005, richiesto all’epoca dai Medici INAIL, che risulta, tra l’altro, in netto contrasto con la normativa successiva e con i CCNL successivamente siglati.
Riteniamo che tale posizione del Direttore Centrale delle Risorse Umane, oltre che profondamente ingiusta sotto il profilo etico (perché interviene impropriamente a modificare le regole del gioco), sia estremamente opinabile sotto il profilo giuridico, come sostenuto da parte di diversi legali da noi interpellati.
Il Direttore Generale, riconoscendo la proposizione delle rivendicazioni che i Medici INPS hanno posto da tempo attraverso l’ANMI, stante la complessità delle opposte interpretazioni sotto il profilo giuridico, non univoche per effetto del gran numero di norme che si sono succedute, ha ritenuto urgente predisporre atti concreti volti a definire quanto, per sua competenza, praticabile in tempi brevi al fine di dare alcuni elementi certi alla categoria relativamente alla libera professione e si è, inoltre, impegnato a un dialogo più serrato, su tutta l’intera materia, con la nostra Associazione con l’intento di superare le difficoltà interpretative e le disomogeneità di trattamento sul territorio.
In tal senso il Coordinatore Generale ha fatto presente che, nei prossimi giorni, sarà definita una circolare, sulla base di quanto indicato dal Direttore Generale, con la quale si riconoscerebbe comunque il diritto all’esercizio dell’attività libero-professionale per i Medici INPS attraverso una semplificazione degli oneri di richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte dei Medici Legali e degli Specialisti, con l’eccezione di attività incompatibili in quanto in contrasto con le finalità dell’Ente, ciò anche al fine di evitare ulteriori implicazioni disciplinari.
Gli argomenti che non saranno specificatamene oggetto della circolare saranno affrontati e sviluppati attraverso interlocuzioni con l’Amministrazione, come già detto, al fine di ottenere il riconoscimento dell’indennità di esclusività di rapporto e/o di altre forme di compensative economiche per la Categoria.
Ci sentiamo, comunque, di apprezzare l’attenzione dimostrata dal Direttore Generale nei confronti delle nostre istanze che rappresenta, comunque, un primo importante risultato per la nostra Associazione.
In tal senso apprezziamo anche la disponibilità nei confronti della nostra categoria da parte del Commissario Straordinario, Prof. V. Conti, che ci ha ricevuti per un colloquio, nei giorni precedenti, nel corso del quale gli abbiamo sottoposto le problematiche inerenti alla libera professione e alla correlata indennità di esclusività e quelle relative all’operatività dei CML.
Infine, sempre nella giornata di ieri, abbiamo illustrato al Coordinatore Generale Medico Legale le difficoltà operative nelle quali svolgiamo quotidianamente il nostro lavoro, peraltro a lui note e, a riguardo, abbiamo avuto indicazioni sulla possibilità di incidere in modo significativo sull’iter accertativo in tema di disabilità e sull’iter di validazione dei verbali attraverso un processo di semplificazione.
In conclusione ribadiamo che a nostro avviso
– L’articolo 13 della Legge 222 del 1984, infatti, ribadendo che ai medici previdenziali dovessero essere applicati integralmente gli Istituti Normativi previsti per i Medici dalle norme di cui all’articolo 47 della L. 833/78, non costituiva mero rinvio alla delega contenuta nella L. 833/78 (all’art. 47 il Governo era delegato a emanare lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie Locali), in quanto non ve ne sarebbe stato bisogno.
– L’art. 75 della L. 833/78, infatti, prevedeva già che gli Enti Previdenziali applicassero al personale medico gli istituti normativi previsti specificamente dalle norme delegate di cui all’art. 47.
– L’art. 13 della Legge 222 del 1984 è, in realtà, un’integrazione rispetto al contenuto della prima parte del citato articolo 75, nella parte in cui si prevedeva che entro il 31/12/1980, con LEGGE DELLO STATO, venissero disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle USL ai sensi dell’art. 14 della medesima L. 833.
– L’art. 13, quindi, riconobbe ai Medici INPS, da quel momento, lo stesso trattamento che sarebbe stato loro destinato se, come previsto dalla L.833/78, fossero passate in ASL le competenze sanitarie in tema di accertamento medico legale.
Questa è la realtà storica dei fatti e questa è la corretta interpretazione, anche MORALE, della successione degli eventi.
Tutto il resto è manipolazione impropria e pura strumentalizzazione finalizzata a un ulteriore impoverimento economico e culturale di una Categoria che si è sempre prodigata per il bene dell’Istituto e del Paese e che, a fronte di ciò, ha attualmente un assetto retributivo fortemente sperequato rispetto ad altre figure professionali dell’Istituto e a tutti i medici pubblici (INAIL, Ministero della Salute, SSN).
Si invitano pertanto i colleghi a mantenere attivo lo stato di agitazione fino a quando non si otterranno concrete risposte alle nostre istanze.
Roma, 30 aprile 2014
Il Consiglio Direttivo