Riceviamo segnalazioni dalla periferia in merito al fatto che alcune Direzioni interferiscono con l’organizzazione delle attività dei CML, con particolare riferimento all’individuazione di tempi e modalità di svolgimento delle attività in presenza.
Tutto ciò contrasta, palesemente, con quanto previsto dalla Determina Presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017 e dal messaggio n.3817 del 04/10/2017.
In particolare, la Determina ha garantito la doverosa autonomia tecnico-professionale ai professionisti dell’Istituto con la modifica degli articoli 16, 17, 19 e 27 del Regolamento di organizzazione e, conseguentemente, con la modifica delle declaratorie dell’Ordinamento delle funzioni relative alle Direzioni regionali e Direzioni di coordinamento metropolitano, Direzioni provinciali e Filiali metropolitane, Aree professionali.
L’autonomia professionale dei medici, e di tutti i professionisti che operano in INPS, è stata recentemente riaffermata con i messaggi n.1142 del 13/03/2020 e n. 2351 del 06/06/2020 nei quali, rispettivamente, si legge “In relazione alle particolari esigenze organizzative, i direttori centrali, regionali e di coordinamento metropolitano potranno individuare eventuali ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza e adotteranno i conseguenti atti organizzativi. Le attività indifferibili da rendere in presenza saranno garantite dal personale individuato a rotazione, che sarà l’unico autorizzato ad accedere alle sedi fino alla data del 25 marzo. Analogamente, i Coordinatori dei rami professionali dovranno organizzare lo svolgimento del lavoro agile e le presenze necessarie in modo tale da assicurare le attività e il compimento degli atti indifferibili” e “Con riferimento alle attività indifferibili sopra declinate – fatte salve quelle impreviste o imprevedibili – sarà cura di ciascun Direttore valutare la priorità delle lavorazioni in termini di urgenza e disporre i conseguenti atti organizzativi per le proprie strutture. Analogamente provvederanno i Coordinatori dei rami professionali per gli uffici di loro competenza”.
Dalle segnalazioni pervenute a questa Segreteria, risulta come non tutte le Direzioni territoriali si attengano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti limitando l’autonomia professionale dei Coordinatori medico-Legali.
Riteniamo invece che il rispetto dei ruoli e delle competenze, così come definite negli atti istituzionali sopra richiamati, siano fondamentali per il buon andamento lavorativo e produttivo in particolare in questo periodo.
Chiediamo quindi che i Vertici dell’Istituto intervengano nella maniera più opportuna sulle Direzioni Regionali per ribadire che, in questa delicata fase di ripresa dell’attività istituzionale medico-legale “in presenza”, è compito e responsabilità dei Coordinatori medici l’autonoma organizzazione del lavoro nelle UOC/UOS territoriali.
Roma, 08/09/2020
Il Direttivo
ANMI-FEMEPA